ARTICOLO 10
Presidente
Il Presidente, nominato dalla Compagnia di San Paolo, dura in carica per tre anni, più precisamente fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo anno di mandato, e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.
Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, la Compagnia di San Paolo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, provvederà a sostituirlo tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l’ordine del giorno e sovraintende all’attuazione delle relative deliberazioni;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore, di cui all’art 11 del presente Statuto, sentita la Compagnia di San Paolo.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, un Vice Presidente che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
Qualora il Presidente e il Vice Presidente (se nominato) siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d’età.
Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organo di Revisione dei Conti.
ARTICOLO 11
Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentita la Compagnia di San Paolo.
Il Direttore rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la scadenza o la decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all’attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze e esperienze di carattere gestionale.
Il Direttore ha la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento della Fondazione e sovrintende alla gestione del personale. Tra i suoi compiti, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cui risponde del proprio operato, predispone i progetti del bilancio preventivo e consuntivo, tiene i registri e la contabilità della Fondazione e conserva la documentazione inerente all’attività amministrativa e istituzionale.
Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.
In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 12
Comitato Scientifico
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto tra un minimo di tre e un massimo di sette membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d’intervento della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.
I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.
Il Comitato Scientifico, che nomina nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori.
Ai membri del Comitato Scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito l’Organo di Revisione dei Conti.
ARTICOLO 13
Organo di Revisione dei Conti
Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Organo di Revisione dei Conti, i cui membri sono nominati dalla Compagnia di San Paolo.
L’Organo di Revisione dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da un supplente. All’atto della nomina la Compagnia di San Paolo indica quale dei membri effettivi ricopre la carica di Presidente.
L’Organo di Revisione dei Conti dura in carica per tre anni, più precisamente fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo anno di mandato, e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
Le attribuzioni e i doveri dell’Organo di Revisione dei Conti sono quelli stabiliti dall’art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi comprese le funzioni di revisione legale di cui all’art. 2409 bis.
I membri dell’Organo di Revisione dei Conti devono essere iscritti nell’apposito registro dei revisori legali dei conti.
Le riunioni dell’Organo di Revisione dei Conti si possono validamente svolgere anche in audio/video conferenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 8.
All’Organo di Revisione dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina.