Chi siamo

 

Parte 2

ARTICOLO 5

Proventi

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

  1. i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  2. i contributi della Compagnia di San Paolo;
  3. ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati;
  4. donazioni e disposizioni testamentarie, non espressamente destinate all’incremento del patrimonio;
  5. proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 6

Organi

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente;
  3. il Comitato Scientifico, se nominato;
  4. l’Organo di Revisione dei Conti.

 

ARTICOLO 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque, incluso il Presidente, nominati dalla Compagnia di San Paolo.

Un Consigliere può essere nominato su designazione di Enti che sostengano la Fondazione.

Gli Enti di cui al comma precedente sono segnalati alla Compagnia di San Paolo dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione di due terzi dei membri, sulla base delle contribuzioni di detti Enti all’attività della Fondazione.

I Consiglieri durano in carica per tre anni, più precisamente fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo anno di mandato, e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
La Compagnia di San Paolo provvede altresì, per il rimanente periodo del triennio, alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.
Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l’intero Consiglio s’intende dimissionario e la Compagnia di San Paolo provvede alle nuove nomine.
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all’attività della Fondazione; in particolare devono possedere competenze e esperienze di carattere gestionale.
Ai Consiglieri spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito l’Organo di Revisione dei Conti.

ARTICOLO 8

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione.
Si riunisce almeno quattro volte l’anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all’Organo di Revisione dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all’Organo di Revisione dei Conti in tempo utile per il relativo esame.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell’avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione. In particolare è necessario che:

  1. sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio e l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  4. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; ciò salvo quando siano richieste dallo Statuto maggioranze qualificate. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, il quale cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di volta in volta, previa autorizzazione del Presidente, della collaborazione di un soggetto da lui designato.
Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d’intervento, il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o un suo delegato.
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

 

ARTICOLO 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.
A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

  1. definisce obiettivi, programmi e progetti della Fondazione;
  2. assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;
  3. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  4. può nominare nel proprio ambito un Vice Presidente;
  5. nomina il Direttore, su proposta del Presidente sentita la Compagnia di San Paolo, individuandone l’inquadramento giuridico e definendone il trattamento economico;
  6. può costituire il Comitato Scientifico, approvandone il regolamento interno di funzionamento e nominandone i membri;
  7. può costituire uno o più Organismi Tecnici, definendone tramite regolamento i compiti, la durata, le modalità di funzionamento e i compensi;
  8. delibera in materia di modifiche statutarie e di liquidazione della Fondazione;
  9. può delegare al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.