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altro precedente decreto 30 ottobre 1851, venne il giorno 17
corrente, per ordine del sig. Ministro dell’interno, privata
del possesso, e dell’amministrazione delli suoi beni, e delle
sue opere di beneficenza.
Il Rettore di essa, nel protestare contro un tale atto, si
riservò a provvedersi nelle vie legali contro i suoi effetti, a
mente della deliberazione contenuta nell’ordinato della
Compagnia stessa, 4 gennaio 1852.
A quest’effetto egli si rivolge a cotesto autorevole con-
sesso, al quale ha l’onore di rappresentare, come il detto
provvedimento, emanato dal solo potere esecutivo senza il
concorso del Parlamento, sia un atto illegale perché conte-
nente una violazione flagrante dello statuto, incostituzionale
perché eccedette i limiti della autorità attribuita al potere
esecutivo, e finalmente arbitrario perché non fondato sopra
alcun legittimo motivo.
Che non potesse il R. Governo, senza violare l’articolo
29
dello statuto, spogliare la Compagnia di S. Paolo del pos-
sesso e dell’amministrazione dei beni applicati al servizio
delle sue opere di beneficenza, si dimostra da ciò, che questi
beni erano da essa posseduti, non già in qualità di corpo
amministratore delle dette opere, ma nella sua qualità di
Opera pia, essa stessa proprietaria di quei beni.
Di fatti la Compagnia di San Paolo venne fondata come
Opera pia prima che esistessero le da essa instituite ed impro-
priamente denominate
Opere
,
le quali a vero dire altro non
sono che altrettante forme diverse sotto le quali essa esercita i
suoi atti di religione e di beneficenza giusta il proprio fine.
Quindi sì fatte Opere non possono considerarsi come
enti morali aventi un’esistenza indipendente dalla Compa-
gnia, e capaci di acquistare e possedere beni in proprietà, ma
semplicemente come mezzo adoperato dalla Compagnia per
separare fra loro i diversi usi pii, ai quali destinava i proprii
redditi, conforme alle pie intenzioni dei benefattori, dai
quali eranle tali redditi pervenuti.