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possesso di esclusiva amministrazione del suo patrimonio sin
allora goduto.
E in vero dalle ragioni esposte nei citati ordinati emerge
che la questione è tutta di principio.
La Compagnia di S. Paolo si è persuasa essere siccome
fu sempre riconosciuta una società privata formante un
corpo morale godente dei dritti civili capace perciò ad
amministrare il proprio patrimonio sotto la sorveglianza
governativa secondo le apposite leggi, e così pure opinava il
Ministero Pubblico dal Governo stesso interpellato.
Il Ministero invece paragonolla ad amministrazione
pubblica o ad opera dal Governo creata che può a suo arbi-
trio modificare.
Dietro i princìpi proffessati dalla Compagnia la questio-
ne presente può quindi ridarsi a questi termini:
1.
Il Ministero di suo assoluto arbitrio può egli togliere
ad una società privata legalmente riconosciuta, e che loda ad
un tempo di buona amministratrice, e fedele esecutrice de’
lasciti, nonché di esatta osservatrice delle leggi e discipline
del Governo, il diritto di amministrare il proprio patrimonio,
e delegarne
g
l’amministrazione ad un corpo estraneo dallo
stesso creato.
2.
Il Ministero può egli pretendere da una società priva-
ta, legalmente costituita, che questa dia il suo assenso e pre-
sti il suo concorso per l’esecuzione di una provvidenza che
viene a spogliarla dell’esercizio di cui gode e relativa ammi-
nistrazione del suo patrimonio, imponendoglielo come con-
dizione necessaria perché desso sia in grado a tenore del
voto emesso dal Senato del Regno di prendere nella dovuta
considerazione le proposte che la società crederà di fare nel
suo interesse, tanto più quando la provvidenza è provocata
da accuse riconosciute caluniose.
g
Segue
questa
cancellato con tratti di penna.