i notai, specie all’inizio, furono piuttosto riluttanti ad
adempiere a tale obbligo e spesso capita di trovare regi-
strati molti anni dopo atti notarili rogati molti anni prima
7
.
All’insinuazione dell’atto faceva seguito la consegna
da parte del segretario insinuatore al notaio di una ricevu-
ta che testimoniasse l’avvenuto pagamento della finanza e
permettesse quindi al notaio stesso di provare l’adempi-
mento dell’obbligo di legge nel corso delle periodiche ispe-
zioni cui era sottoposto. L’insinuatore era tenuto anche a
redigere «un libro particolare ben ligato e coperto»
8
in cui
annotare tutti gli strumenti ricevuti, segnalando nome e
cognome delle parti, del notaio, luogo e data dell’atto, non-
ché la tipologia e il valore di quest’ultimo. Si tratta del com-
pendio, genere documentario abitualmente presente nei
diversi fondi di Insinuazione.
La rilevanza istituzionale attribuita all’insinuazione è
facilmente individuabile nelle condizioni richieste a chi voles-
se intraprendere l’ufficio dell’insinuatore: quest’ultimo dove-
va essere in grado di far «constare della sufficienza, integrità
et honorate qualità»
9
,
nonché doveva dimostrare di possede-
re beni per il valore di mille scudi d’oro almeno oppure di pre-
stare adeguata cauzione; all’insinuatore, considerato «ufficia-
le nostro», era data precedenza sui notai e procuratori in ogni
18
7
A tale proposito si vedano il «Memoriale a capi con risposta di S. A.
per provvedere agli abusi commessi dai notai in frode ai diritti dovuti
all’accensatore dell’ingiunzione» (per insinuazione) del 17 settembre
1610
e l’«ordine del conservatore e giudice dell’insinuazione che
ingiunge agli insinuatori e notai di uniformarsi al prescritto degli editti
28
aprile e l0 maggio 1610» del 14 gennaio 1613 in
Raccolta ... delle
leggi,
1860,
vol. 27, t. 25, pp. 54-57. In realtà la normativa confermerà
ancora successivamente l’obbligo del notaio ad insinuare gli atti rogati.
8
Ibid.,
p. 52.
9
Ibid.,
p. 44.