Per l’attuazione dell’editto il legislatore prevedeva la
creazione in ogni città e luogo principale dello Stato di un
ufficio di Insinuazione cui facevano capo le località indivi-
duate dalla nota allegata all’editto stesso. Tale circoscrizio-
ne veniva chiamata «tappa» e la produzione documentaria
cui dava vita era organizzata secondo l’ordine cronologico
di registrazione, nonché, inizialmente, anche a seconda
della località in cui l’atto era stato rogato. Infatti, l’istruzio-
ne del 25 maggio 1610 prescriveva che gli insinuatori cucis-
sero «gl’instromenti secondo che gli saranno portati in uno
cartone ordinariamente, et ogni ultimo giorno di decem-
bre» ne formassero «uno o più libri, quali faranno coprire
et ligare in uno cartone e carta pecorina, ...»
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.
Inoltre era proibito mescolare gli atti rogati in una
località con quelli rogati in un’altra e a tal fine gli insinua-
tori erano tenuti a cucire le copie degli atti depositati in
libri separati, uno per ogni luogo della tappa. Tale prescri-
zione legislativa è perfettamente fotografata dalla situazio-
ne documentaria, ma solo purtroppo sino agli anni Trenta
del Settecento (con variazioni a seconda delle diverse loca-
lità) quando l’unico criterio di conservazione diviene quel-
lo cronologico della registrazione.
L’editto prescriveva dei tempi all’interno dei quali il
notaio era tenuto a depositare copia degli atti; oltre tali
limiti era considerato inadempiente ed era sottoposto a
delle penalità assai gravi, come la privazione dell’ufficio,
«
l’incapacità d’ogni altro» ed una ammenda di 25 scudi
d’oro da applicarsi al fisco. Ma il danno non era solo per
l’erario; l’atto non insinuato era considerato nullo dalla
legge, con grave pregiudizio per il suddito. Nonostante ciò,
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6
Ibid.,
p. 52.