Il termine insinuazione, che a noi contemporanei evoca
la percezione di un sospetto, di una cosa non buona, assu-
me in realtà sin dall’antichità anche significati e valenze di
natura giuridica. Nel giurista Ulpiano «insinuare» equivale
a comunicare, far sapere, notificare
3
;
il più recente Du
Cange ci restituisce questo significato: «in acta publica
referre»
4
e in tale senso il legislatore sabaudo usa il termine
sopra riportato.
L’editto del 1610, come le precedenti costituzioni, si
preoccupava che le scritture pubbliche fossero conservate
«
senza pericolo di perdita»
5
e a tal fine prescriveva che tutti
i notai fossero tenuti a depositare una copia degli atti da
loro rogati agli uffici di insinuazione; la copia era tratta dal
protocollo del notaio e non dal minutario, veniva trascritta
su carta grande da protocollo e munita di «signum tabellio-
nis», cioè di quel simbolo che ogni notaio sceglieva per rap-
presentarsi al momento in cui iniziava la sua attività.
Non tutti gli atti dovevano essere depositati in copia pres-
so gli uffici di insinuazione, ne erano esentati i contratti del
sovrano o della Camera dei conti, le quietanze rilasciate dalla
Tesoreria per le investiture, i consegnamenti e le ricognizioni
dei beni feudali, i testamenti depositati nell’archivio del
Senato, gli affitti dei beni delle comunità, degli ospedali e di
altri luoghi pii, per citare solo gli atti più significativi. Veniva
così a costituirsi un nucleo documentario che rispondeva ad
una duplice esigenza: oltre alla già citata necessità di assicura-
re la pubblicità degli atti, il legislatore garantiva alla finanza
statale le entrate derivanti dagli oneri fiscali gravanti sull’atti-
vità contrattuale e unilaterale assoggettata alla registrazione.
16
3
C
ALONGHI
, 1950,
p. 1434.
4
D
U
C
ANGE
, 1844,
vol. 3, p. 851, s.v.
5
Raccolta ... delle leggi
, 1860,
t. 25, vol. 27, pp. 4l-42.