GLI ATTI RITROVATI: FONTI PER LO STUDIO
DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
(1610-1635)
Cecilia Laurora e Maria Paola Niccoli
1.
L’U
FFICIO DELL
I
NSINUAZIONE
Perché spesso intraviene ch’altri non ha notitia delle ragioni che
gli spettano, restando le scritture sepolte presso i nodari che le ricevo-
no; onde si potrebbe causar danno irreparabile, […]. Vogliamo et ordi-
niamo che qualunque nodaro riceverà instromenti di donationi, cessio-
ni, patti di proibitione, d’alienatione di beni, contratti di cose enfiteoti-
che o feudali, tra due mesi che sarà rogato l’instromento, sia tenuto di
notificar al giudice ordinario dove si farà detto instromento et insieme
farlo notar dallo scrivano con la sostanza del contratto o atto, il giorno
del rogito, nome, cognome dei contrahenti e del nodaro, salvo dove
notoriamente i beni di quel territorio, tutti o gran parte sono reputati
per tali
1
.
Così legiferavano le “nuove costituzioni” di Carlo
Emanuele I nel 1582; la normativa si preoccupava di rego-
lamentare anche la notifica di testamenti e codicilli e impo-
neva l’obbligo al giudice di tenere un registro in cui erano
annotate tali informazioni.
Era dunque ben presente al legislatore la necessità di
assicurare la pubblicità degli atti notarili e quindi diritti e
doveri dei sudditi; di certo però il provvedimento appena
descritto non servì allo scopo, se pochi anni dopo, nel 1610,
Carlo Emanuele I promulgò un altro editto, assai più com-
plesso e organico con il quale stabiliva “l’insinuazione”,
nelle province di qua da’ monti, delle scritture pubbliche
che «contengono il negotio dei vivi e desiderio dei morti»
2
.
15
1
Raccolta ... delle leggi
,
t. 25, vo1. 27, pp. 16-17.
2
Ibid.,
pp. 41-50.