consigliere comunale e membro della confraternita, allaccian-
do così ulteriori vincoli con quell’
élite
urbana, mercantile e
finanziaria della quale poteva oramai sentirsi partecipe a tutti
gli effetti. Dal 29 settembre del 1594, dopo aver giurato
«
d’esercir fidelmente e lealmente l’officio di consigliere et
osservar li Statuti e franchisie d’essa città»
14
,
cominciò a par-
tecipare attivamente alla vita comunale. Entrato a far parte
del consiglio ristretto
15
ricoprì ruoli di rilievo, alternando, tra
il 1597 e il 1606, la carica di
chiavaro
16
con quella di
mastro di
ragione
17
,
mentre, nel 1602, all’apice della carriera finanziaria
e statale, venne nominato sindaco insieme a Giovanni
Battista Cacherano
18
.
Considerato uno dei più facoltosi cittadini di Torino, in
più di una occasione concesse prestiti alla capitale, stretta nella
spirale dell’indebitamento a causa della politica bellicosa
avviata da Carlo Emanuele I. «Trovandosi il duca con il campo
e il Statto in pericolo per la gionta dei nemici», il 9 gennaio
127
14
ASCT,
Ordinati
, 1594,
vol. 144, c. 145.
15
Sull’organizzazione amministrativa del comune di Torino, cfr. R
OCCIA
,
1987,
II, pp. 9-76.
16
L’assunzione dei consiglieri comunali avveniva tramite la proposizione
di quattro
chiavari
,
anch’essi membri del consiglio eletti annualmente, i
quali, tra i diversi compiti avevano l’incarico di sottoporre le nuove can-
didature all’approvazione generale di tutto il consiglio. A loro volta i
chiavari
erano eletti dal giudice e dal vicario (ASCT,
Ordinati
, 1597,
vol.
147,
c. 67, dove viene registrato con il nome di
Filiberto Barone
;
nel 1606,
vol. 156, c. 261, risulta invece
Filiberto Barrone).
17
Chi ricopriva questo ufficio aveva il ruolo di supervisore dell’ammini-
strazione comunale e di rappresentante della città (
ibid.
, 1601,
vol. 152,
c. 232; 1603, vol. 153, c. 182; 1605, vol. 155, c. 82).
18
Anche a Torino, come in altre città italiane, le cariche cittadine erano
a tempo e «gratuite», rientrando in quei doveri del ceto dirigente ricom-
pensati da diritti e privilegi di tipo formale; i due sindaci erano invece
retribuiti con 60 scudi all’anno (
ibid.
, 1602,
vol. 152/2, c. 165).