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nella «seconda scuola comunale» doveva anche superare un esame di aritme-
tica e di grammatica. Tutti gli aspiranti laici avevano l’obbligo, inoltre, di so-
stenere un esame preliminare sulla dottrina cristiana. L’urgenza di rimediare
all’incapacità e all’ignoranza dei maestri si tradusse in una serie di progetti
che caratterizzarono la politica carlo-albertina agli inizi degli anni ’40. Tale
impegno diede avvio, nell’agosto del 1844, ai corsi della «Scuola normale di
metodo per l’istruzione dei Maestri delle scuole elementari» tenuti presso
l’Università di Torino, ad opera dell’abate Ferrante Aporti, già noto come
fondatore dei primi asili infantili.Tuttavia, la prima vera riforma dell’istruzio-
ne magistrale venne attuata dal ministro Luigi Cibrario nel 1853, quando le
scuole di metodo vennero trasformate in scuole magistrali che, a seconda del
tipo di patente rilasciata, venivano distinte in inferiori e superiori. La stessa
riforma sancì l’istituzione, accanto alle scuole maschili per maestri, di quelle
femminili per la formazione delle maestre, stabilendo così la parità di studi.
Prima di allora, mentre le scuole provinciali di metodo rimasero aperte unica-
mente ai maschi, la formazione delle maestre veniva lasciata all’iniziativa pri-
vata. La prima vera scuola per maestre si dovette all’iniziativa di Domenico
Berti, che verso la fine del 1849, con l’aiuto del Comune di Torino, istituì una
scuola provvisoria per maestre, la cui durata triennale garantiva una buona
preparazione culturale e professionale. A questa scuola, nel 1854, veniva an-
nesso l’istituto materno, una sorta di scuola elementare per le attività didat-
tiche delle allieve
280
.
Nei regolamenti che seguirono quello del 1853 a tutte le maestre
dell’Educatorio veniva richiesto unicamente il possesso della patente di gra-
do superiore
281
.
Nei primi anni del Novecento si richiedeva anche l’idoneità
fisica
282
e nel 1925, in ottemperanza alle norme imposte dalla riforma Gentile,
le competenze richieste alle maestre dovevano essere comprovate dal posses-
so della licenza magistrale e della relativa abilitazione. Le maestre dovevano,
inoltre, essere dichiarate fisicamente idonee al loro ufficio
283
.
L’amministra-
zione si riservava, infine, di «esigere in speciali casi, e per funzioni diverse da
quelle dell’insegnamento, anziché il titolo di maestra elementare la licenza di
Istituto tecnico o altro titolo equipollente»
284
.
280
Di Pol, 1998, pp. 9-43.
281
ASSP, II,
EDI
,
Statuti
, 4506,
Statuto dell’Educatorio duchessa Isabella 1897.
282
ASSP, II,
EDI
, 4514,
Regolamento 1904.
283
ASSP, II,
EDI
, 4521,
Regolamento 1925, art. 11.
284
Ibidem
.