278
inoltre, che la direttrice doveva «sottostare all’esperimento di un anno, esten-
dibile anche a due, a libero giudizio dell’Amministrazione dell’Istituto»
276
.
Punto di riferimento e guida dell’istituto, la direttrice «sempre perfet-
tamente in ordine, incuteva rispetto; sorrideva di rado». Ricordano le alunne:
la vedevamo parecchie volte ogni giorno: mattina e sera per le preghiere in Cap-
pella, prima dei pasti e delle passeggiate; nulla sfuggiva al suo sguardo esperto
e noi ci preparavamo alle ‹riviste› con un certo timore e passandole davanti le
rivolgevamo un leggero inchino di saluto
277
.
A sostituire la direttrice in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o
malattia, era la vice direttrice, ma a condividere maggiormente la quotidianità
con le alunne erano le maestre. Le maestre trascorrevano tutto il loro tempo
a diretto contatto con le convittrici. Il primo atto normativo che delinea con
precisione il profilo e i titoli richiesti al personale insegnante fu il regolamen-
to del 1853; nel capo quarto, relativo alle «Maestre ed assistenti», si leggeva
che «ad ogni classe di studio sarà addetta una maestra speciale. Saranno inol-
tre destinate maestre speciali pei lavori. In correlazione poi dal [
sic!
]
numero
delle convittrici vi saranno delle assistenti»
278
.
Subito dopo veniva esplicitato
il titolo di studio richiesto per ricoprire quel ruolo:
Le Maestre di studio debbono avere riportate le patenti prescritte dalle vigenti
leggi per caduna pubblica insegnante. Per quelle che dovranno insegnare nelle
due classi inferiori, basterà che abbiano la patente di maestra elementare inferio-
re. Le altre dovranno aver riportata la Patente di maestra elementare superiore
279
.
Appare dal regolamento che la Casa del soccorso aveva recepito le nor-
me che in modo frammentario avevano fino ad allora regolato la formazione
dei maestri. Nel 1829 le modalità per il conseguimento della patente furono
riviste e rimasero in vigore fino al 1845. Queste prevedevano che all’aspirante
maestro fosse richiesta unicamente la conoscenza di ciò che avrebbe insegna-
to; non erano previsti accertamenti su saperi di natura pedagogica e didattica
(
allora definita «metodica»). Per chi avesse aspirato all’insegnamento nella
«
prima scuola comunale» era sufficiente superare una semplice prova scritta
di italiano e dar prova di saper leggere; chi invece avesse voluto insegnare
276
Ibidem
.
277
ASSP, II,
EDI
, 5155,
Incontro fra ex insegnanti, assistenti, alunne
,
pp. 39-40.
278
ASSP, I,
Socc.-Dep.
, 250/1,
Regolamento 1853, capo IV.
279
Ibidem
.