272
con lettera chiusa, che dovrà essere consegnata alla Direttrice o alla Vice-
Direttrice per l’impostazione. Le lettere dirette ad altre persone dovranno
essere consegnate aperte»
248
.
E le regole non riguardavano solo le alunne, ma
gli stessi parenti.
I genitori e i tutori possono scrivere alle loro figliole e pupille con lettera chiusa
in una busta, sulla quale sia scritta e firmata dal mittente la seguente frase: ‘Prego
consegnare alla signorina…’ od altra simile. Tale busta dovrà essere contenuta in
un’altra indirizzata impersonalmente alla Direttrice
249
.
A tal fine, i genitori e i tutori delle alunne erano tenuti, all’inizio dell’an-
no scolastico, a depositare la propria firma presso il registro conservato dalla
direttrice, affinché si potesse verificare la legittima provenienza di qualsiasi
missiva. Tutte le altre lettere indirizzate alle fanciulle venivano «consegnate
aperte dalla Direttrice o dalla Vice-Direttrice»
250
.
Il controllo esercitato sulle
comunicazioni personali, che oggi in clima di assoluto rispetto della
privacy
potrebbe far gridare allo scandalo, era in realtà una pratica consolidata in
campo educativo. Anche la precisazione circa la possibilità che una lettera
potesse essere aperta rende conto della censura esercitata. Significative a tal
riguardo sono le dichiarazioni della direttrice dell’Educatorio contenute nella
relazione sull’anno scolastico 1909-1910:
Passando a parlare del carteggio delle alunne colla famiglia (art. 65 del Rego-
lamento) la Direttrice spiega il pericolo grave per la disciplina, che deriva dal
permesso accordato alle alunne di corrispondere in busta chiusa coi loro genitori
o tutori
251
.
Ogni contatto con l’esterno, sia per via epistolare, sia attraverso le usci-
te, doveva essere considerato una «reazione violenta del mondo contro l’azio-
ne costante educativa del collegio»
252
.
La CE sposò la linea della direttrice e
deliberò che il carteggio tra alunne e famiglia avvenisse «di regola in busta
aperta e sempre poi quando i genitori o tutori risiedano in Torino, potendo
essi in questo caso vedere con tutta facilità le proprie figliuole o pupille»
253
.
248
ASSP, II,
EDI
,
Regolamenti
, 4519,
Regolamento 1914, art. 89.
249
Ibidem
.
250
Ibidem
.
251
ASSP, II,
EDI
,
Verbali della CE
, 4536,
seduta del 28 ottobre 1910.
252
Ibidem
.
253
Ibidem
.
Le sottolineature sono presenti nell’originale.