258
Il regolamento del 1853 disciplinava anche i casi in cui il decorso del-
la malattia non avesse avuto esito positivo. In queste circostanze si regolava
l’accesso all’interno dell’istituto dei genitori o dei tutori delle alunne, che «a
piacimento, senza però essere di disturbo alla comunità», potevano visitare
le loro «figlie o pupille inferme». Sebbene fosse garantita l’assistenza medica
a tutte le convittrici, chi ne avesse avuto le facoltà poteva farsi seguire «dal
medico di casa, sempre però nei casi gravi». Spettava poi alla direttrice «ri-
chiedere l’assistenza del Direttore spirituale ogni qual volta ne sia il caso»
203
.
Nelle Case era prevista anche la presenza di un chirurgo-dentista, che
«
oltre i bisogni occorrenti dovrà ogni tre mesi passare un’ispezione alla bocca
d’ogni alunna, e portare quei soccorsi igienici che crederà opportuni»
204
.
Il
medico e il dentista continuarono a figurare fra il personale dell’Educatorio
fino alla chiusura dell’istituto, nel 1942
205
.
L’attenzione alla persona non si limitava alla sola dimensione della cura
fisica, ma si traduceva anche in pratiche che oggi potremmo definire di pro-
mozione della salute. Un intero capitolo del regolamento, infatti, era dedicato
all’igiene, sotto la cui voce trovavano spazio i bagni, le ricreazioni, le passeg-
giate e la villeggiatura, il cui scopo era quello di «mantenere ed accrescere
sanità e gagliardia al corpo ed allo spirito»
206
.
Nelle prescrizioni, come nella pratica, tali attività occupavano una parte
importante della giornata e rispondevano a precise disposizioni che nel corso
del tempo divennero sempre più puntuali. Ai bagni, che «dovranno pigliar-
si nell’estate dalle alunne ogni quindici giorni», alle passeggiate quotidiane
«
salvo in caso di cattivo tempo», alle ricreazioni fatte «nei luoghi designati
dalla Direttrice secondo le diverse stagioni dell’anno»
207
,
prescritti dal primo
regolamento, seguirono negli anni «esercizi fisici giornalieri, due passeggiate
settimanali, bagni durante tutto l’anno e ricreazioni nel giardino o nelle sale
dell’Educatorio»
208
.
203
Ibid.
,
art. 89.
204
Ibidem
.
205
«
Art. 30 – Il medico è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso deve recarsi
ogni giorno all’Educatorio per la visita delle persone ammalate od indisposte, per curarle e
vigilare costantemente affinché siano sempre osservate le regole dell’igiene, visitando anche
saltuariamente i locali. Per la cura dei denti il Consiglio provvede con la nomina di apposito
chirurgo-dentista» (ASSP, II,
EDI
,
Regolamenti
, 4525
bis, Regolamento 1942).
206
ASSP, I,
Socc.-Dep.
, 250/1,
Regolamento 1853, art. 70.
207
Ibidem
.
208
ASSP, II,
EDI
, 4521,
Regolamento 1925, art. 74.