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Il quadro della beneficenza pubblica assumeva, quindi, con la legge Cri-
spi una prima configurazione: le IPB intervenivano a seconda delle proprie
disponibilità finanziarie; nel caso non fossero state sufficienti, subentravano
le Congregazioni di carità, istituite in ogni Comune; in situazioni di gravi dif-
ficoltà era lo stesso Comune competente per domicilio di soccorso ad offrire
il proprio aiuto; infine, qualora nemmeno il Comune fosse stato in grado di
rispondere alle esigenze dei soggetti in difficoltà, era compito dello Stato ri-
solvere la situazione di indigenza
52
.
Abbiamo visto già nel caso della legge Rattazzi come la Compagnia
di San Paolo, nell’amministrazione delle sue Opere, avesse in qualche modo
“
anticipato” la normativa in fase di attuazione. Per quanto riguarda l’indica-
zione della riforma crispina di unire le istituzioni benefiche che si trovavano
a svolgere lo stesso compito, la Direzione delle Opere pie di San Paolo si
ritrovò nuovamente a precorrere i tempi.All’obbligo legislativo in questione,
gli amministratori delle Opere pie provvidero già nel 1883, quando gli Istituti
del soccorso e del deposito, uniti di fatto fin dal 1853, diedero ufficialmente
vita all’Educatorio duchessa Isabella, dal nome della principessa Isabella di
Baviera, duchessa di Genova, cui venne affidata la protezione dell’Istituto. E
ancor prima, rispettarono la norma secondo cui le opere, il cui fine non era
ritenuto più utile al bisogno sociale, dovevano essere accorpate o riconvertite.
La Direzione delle Opere pie di San Paolo si mosse in anticipo su questo
fronte e con decreto reale del 26 settembre 1878 ottenne
la soppressione dell’‘Opera degli esercizi spirituali’, che era stata fondata nella
Compagnia di San Paolo nel 1683 con speciali e non piccole donazioni di fedeli,
e a cui era ormai venuto a mancare lo scopo; e le sue rendite furono impiegate, in
virtù dello stesso decreto, a stabilire altri posti nell’Istituto
53
.
storico-giuridici sull’evoluzione dell’assistenza sociale
,
Note giuridiche, in
it/notizie/Agglegislativo, febbr. 2003.
52
Ibidem
.
53
Bernardi, 1898, pp. 30-31. Il regio decreto del 26 settembre 1878, pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale del Regno in data 22 ottobre 1878, convertì le rendite dell’opera pia degli Eser-
cizi spirituali nella Casa del soccorso. L’articolo unico del provvedimento recitava: «Le rendi-
te dell’opera pia, detta degli Esercizi spirituali, in Torino, amministrata dalla direzione delle
opere pie di San Paolo di quella città, sono invertite nella istituzione, come sopra, di posti
gratuiti per fanciulle nella Casa del soccorso colà esistente. Ordiniamo che il presente decre-
to, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare» (ASSP, II,
EDI
,
Statuti
, 4507).