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ha il diritto di regolare l’uso che il privato vuol fare della propria ricchezza»,
denunciava «La Civiltà cattolica» (nella serie degli articoli dalla primavera
del ’62 all’estate del ’63), dichiarando che
l’esclusione della Chiesa che ispira beneficenza o del privato che spontaneamente
largheggia è naturale conseguenza di quella guerra che, sotto il nome di separazio-
ne fra la Chiesa e lo Stato, tenta abolire il Regno di Dio sulla terra, escludendone
ogni principio di verità e di giustizia
49
.
Non stupisce, quindi, che l’attuazione della legge abbia trovato molte
difficoltà di applicazione soprattutto per i continui ricorsi delle istituzioni
assistenziali e per un’azione poco convinta della classe politica del tempo
50
.
Nonostante il carattere ancora approssimativo della legge, che certo non può
essere indicata come un intervento che disciplinasse in modo “sostanziale”
il sistema dei servizi sociali nel nostro Paese, non si può non riconoscere il
«
grande valore politico della riforma crispina». Con essa si uscì dal concetto
ottocentesco della beneficenza come responsabilità volontariamente assunta
dai privati e si affermò «il principio di responsabilità pubblica nella risposta
allo stato di bisogno (per quanto molto generica e priva di garanzie quanto
a livelli quantitativi e qualitativi di risposta ai bisogni) delle persone e delle
famiglie» ponendo così «le basi per lo sviluppo dello stato sociale»
51
.
dell’epoca: da «L’Osservatore romano» a «La Civiltà cattolica», da «La Voce della Verità»
a «L’Osservatore cattolico», le pagine in difesa dell’intervento della Chiesa sul fronte della
beneficenza furono numerosissime. Per un’analisi più approfondita della questione si veda
Farrell-Vinay, 1997, pp. 295 sgg.
49
Cherubini, 1977, p. 38.
50
«
Queste ‘riforme’ indicate dalla legge 17 luglio 1890, che, secondo le dichiarazioni di
questa, avrebbero dovuto essere attuate in tempi ravvicinatissimi (entro cinquanta gior-
ni dall’entrata in vigore della normativa si sarebbe dovuto esibire un elenco delle Ope-
re pie ‘concentrabili’ e ‘trasformabili’), ebbero invece un’applicazione stentatissima e
del tutto imparziale. Sia per l’inerzia degli organi centrali e locali dello Stato nel renderne
operativi i contenuti; che per la massiccia conflittualità giuridica, messa in atto dagli istitu-
ti per evadere le ‘riforme’ crispine […]. A ventun’anni dal 1890, se più soddisfacenti pote-
vano ritenersi i risultati conseguiti nei settori della revisione degli Statuti, dei concen-
tramenti e dei raggruppamenti, eseguiti (questi due ultimi interventi) per l’88,4% degli
istituti ‘presumibilmente’ concentrabili e per il 99,57% delle rendite delle istituzioni raggrup-
pabili; assai carente risulta invece, ancora, l’iniziativa sul terreno assai più problematico ed
insidioso delle ‘trasformazioni’, messe in pratica solo sul 47,8% degli istituti presumibilmen-
te trasformabili e per il 47,36% delle rendite di questi» (dalla
Relazione sui provvedimenti
di concentrazione, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle istituzioni pub-
bliche di beneficenza eseguiti dal 1° aprile 1908 al 31 dicembre 1911
,
a cura di Alberto Pironti,
direttore dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, Roma 1913, in Lepre, 1988,
pp. 129-130 e note).
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Caritas Diocesana di Roma, Settore Studi, Documentazione e Ricerca,
Brevi cenni