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dell’iniziativa privata e l’immagine del povero stesso acquisì una connotazio-
ne stereotipata.
Siamo davanti ad un povero che la Farrell-Vinay raffigura bene come il
burattino di Geppetto: «spensierato, imprevidente, pigro per natura». La so-
cietà del tempo considerava il vagabondaggio come «una libera scelta, quasi
che i poveri potessero scegliere»
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di vivere in modo diverso. Il povero riceve-
va un diverso trattamento a seconda che fosse abile al lavoro o meno. Nel pri-
mo caso, infatti, veniva perseguito penalmente, nel secondo gli era «conces-
so» implicitamente di mendicare. Si creava così una doppia figura di povero,
quello «buono», sciagurato e menomato fisicamente, per il quale era preclusa
ogni forma di recupero attraverso il lavoro, e il povero «cattivo», autore del-
la propria sfortuna perché considerato «non disposto» a trovare un’occupa-
zione. La trasformazione del povero-Pinocchio in bambino-cittadino poteva
avvenire solo attraverso lo strumento salvifico del lavoro, «unica via di so-
pravvivenza aperta ai poveri […] senza illusioni di facili arricchimenti»
25
.
La normativa sull’assistenza non faceva che riproporre questo modello,
dimenticando le esigenze delle persone in difficoltà ed occupandosi dei men-
dicanti solo in termini di ordine pubblico. Possiamo dire a buon grado che non
esisteva di fatto una normativa sull’assistenza e purtroppo «si riduceva la di-
stanza, agli occhi degli uomini di governo, tra mendicità e criminalità in senso
stretto; più facile e frequente diveniva il collegamento tra la condizione di mi-
serabile e il tribunale e la prigione». Il problema del pauperismo veniva ridot-
to alla semplicistica idea di ozio volontario e affrontato con sempre maggior
frequenza «con gli strumenti della legge penale e della struttura di polizia»
26
.
L’editto regio del 1836 pose, pertanto, le basi per un riordino delle opere
pie solo dal punto di vista finanziario. All’indomani della costituzione del-
lo Stato unitario, con la legge del 3 agosto 1862, si giunse all’estensione del
modello piemontese a tutte le province. All’unificazione politica seguì quella
amministrativa, che, tuttavia, mostrò in tempi brevi la sua difficile generaliz-
zabilità. Dal punto di vista dell’organizzazione dell’assetto sociale, invece, la
legge del ’62
27
non apportò cambiamenti significativi, anzi sancì il sostanziale
distacco dello Stato, legittimando il «quasi totale disimpegno pubblico sulla
materia»
28
.
Il diritto di amministrarsi liberamente secondo gli statuti, gli atti
24
Farrell-Vinay, 1997, pp. 14-15.
25
Ibidem
.
26
Levra, 1988, p. 187.
27
Legge Rattazzi, 3 agosto 1862, art. 4.
28
Lepre, 1988, p. 9. Come riporta l’autore, «gli unici interventi pubblici di tutela previsti