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Domenico (testamento del 1776), Ciprando Giacinta Francesca marchesa ved. Benso di Ca-
vour (testamento del 1721), Gabutti Maria Francesca (testamento del 1730), Frola France-
sco (testamento del 1864), Razzini Lucia ved. Sartoris Spirito (testamento del 1857), Foassa
Rosa ved. Arpino (testamento del 1786), Crosa Tommaso Andrea (testamento del 1751),
Manzini Teresa Eleonora (testamento del 1745), Solaro di Monasterolo conte Ludovico (te-
stamento del 1755) (ASSP, II,
EDI
,
Alunne
, 4689).
161
Ibidem
.
162
Ibidem
.
Veniva indicata anche l’età di ammissione per le figlie «eligende», che
non sarebbero dovute essere «d’età minore d’anni 12 circa, né maggiore d’an-
ni 25». Solo in totale assenza, quindi, di una comprovata discendenza, il Crosa
apriva anche alle «estranee, ma sotto espressa condizione che se alcuna di mia
attinenza si presenti debbano lasciarli il luogo, tale essendo la mia volontà»
161
.
Per le figlie di legittima discendenza il Crosa prescriveva che esse fossero
«
mantenute per tutta la vita» e accordava alla Compagnia la «facoltà – in casi
particolari – di ritirarle fino alli anni 30 accordati».
La Congregazione si impegnava a fornire alle figlie prescelte «abiti ed
utensili ed altro», e sempre per indicazione testamentaria doveva aprire per
ciascuna fanciulla un fondo per dote di 300 lire, che sarebbe rimasto di loro
proprietà in caso di «matrimonio condecente, o monacazione, anche quando
saranno fuori dell’Opera per aver finito il tempo o per altra causa, che sia sen-
za loro colpa». In origine i posti riservati ai discendenti della famiglia Crosa
erano 16, poi ridotti a 12 ed infine a 7.
Oltre alla dote, le figlie «eligende» potevano contare al loro ingresso in
istituto su una somma di lire 88 «a titolo di fardello». Con ordinato del 21 di-
cembre 1834, si precisò che «per usufruire, però, di tale beneficio, le fanciulle
dovranno lasciare vacante per un anno il posto, onde si possa accumulare la
somma necessaria a tale scopo». Coloro che, invece, avessero voluto entrare
in istituto non appena nominate avrebbero dovuto, nella persona del padre o
del tutore, rinunciare «nelle forme legali alla dote ed al fardello»
162
.
Nei verbali che riportavano le decisioni circa l’ammissione di una figlia
nell’istituto, i dati che venivano raccolti riguardavano il nome della postulan-
te, la sua data di nascita, il nome e la professione del padre e il tipo di piazza
assegnata. Tali indicazioni non sempre venivano rese con la stessa comple-
tezza per tutte le figlie e non sono rari i casi in cui l’unico riferimento era
costituito dal solo cognome.
Del periodo preso in esame, dalla Restaurazione sino alla Seconda
Guerra Mondiale, la prima domanda d’ingresso nella Casa del soccorso di
cui si ha notizia è quella presentata dal signor Giovanni Allara in favore «di