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ovviare a questa situazione di «potenziale ostilità», che era ben più di una
semplice preoccupazione, la Commissione avanzò la proposta di istituire un
nuovo corpo amministrativo che operasse «sotto l’influenza governativa». La
parola passò al Consiglio di Stato, che il 7 novembre 1849, quando i tempi
erano ben cambiati, giudicò immotivato togliere alla Compagnia la direzione
delle Opere che così diligentemente aveva curato, invitando solo ad apportare
«
alcune modificazioni volute dalla natura dei tempi e dalle mutate circostan-
ze». La «segretezza» della Compagnia, dettata dall’esercizio non palese della
carità, non era quindi ritenuta dal Consiglio un limite alla corretta gestione
delle risorse, ma veniva riconosciuta come una «delicatezza» necessaria allo
svolgimento del compito
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.
Le modifiche consigliate presupponevano, tutta-
via, una verifica degli statuti antichi e delle successive integrazioni e implici-
tamente richiedevano un adeguamento degli stessi. Il ministro dell’Interno
Galvagno propose, pertanto, che entrasse a far parte della gestione delle Ope-
re di Beneficenza «un competente numero di altri membri da nominarsi, colle
debite e regolari forme della votazione, dal Consiglio comunale», col compi-
to di redigere per l’appunto «un progetto di modificazioni e di riforme agli
antiquati regolamenti della Compagnia»
37
.
Il provvedimento passò all’analisi
prima della Sezione dell’Interno del Consiglio di Stato poi a quella delle Se-
zioni Riunite, che, sebbene fossero su posizioni differenti circa la possibilità
di modificare l’assetto organizzativo della Compagnia (la prima più favorevo-
le, la seconda meno propensa a cambiamenti radicali), si trovarono entram-
be concordi nella richiesta di visionare gli statuti della Compagnia prima di
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Il Consiglio di Stato, Sezione dell’Interno, constatò: «1. Che risultando dal rapporto del-
la Commissione privi d’ogni fondamento i sospetti che si cercò d’infondere nel pubblico con
la rappresentanza sporta alla Camera dei Deputati relativamente alle tendenze ed alla ge-
stione della Compagnia di S. Paolo, essendosi questa contenuta gelosamente nei limiti delle
rispettive fondazioni, ed avendo, in quanto alla contabilità, osservate le prescrizioni della
legge del 24 dicembre del 1836, si presenta meno giusta la proposta di formare una nuova
amministrazione, come quella che avrebbe per conseguenza la pronuncia di una condanna,
laddove la stessa Commissione non ha trovato alcuna colpa. 2. Che trecento ed una firma,
ond’è munita la rappresentanza passata alla Camera, per la massima parte d’uomini di nes-
suna notabilità nella sfera politica e nelle amministrazioni caritative non possono bastare a
costituire la pubblica opinione contro una istituzione, che la Commissione riconosce pura
non solo da ogni macchia, ma meritevole della pubblica gratitudine nelle persone dei suoi
amministratori. 3. Che l’oggetto capitale dell’Opera essendo quello della distribuzione dei
sussidi ai poveri vergognosi, non potrebbesi sperare gran fatto la necessaria segretezza e i
dovuti riguardi in un’operazione che i benefattori vollero raccomandata alla più squisita
delicatezza, qualora venisse come si propone, affidata ad un’amministrazione di numerosi
individui, per quanto possano essere benemeriti» (Abrate, 1963, p. 161).
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ASSP, I,
CSP
,
Storia
, 4,
fasc. 13, decreto ministeriale 5 luglio 1848.